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GUERRA E PACE

Concorrenza e Antitrust

CAPITOLO 2
La concorrenza è quella situazione di mercato con ampia libertà di accesso all’attività d’impresa e possibilità di libera scelta per consumatori che possono cogliere le migliori opportunità disponibili sul mercato senza vincoli imposti da coalizioni di imprese.
La politica di concorrenza incoraggia lo spirito imprenditoriale e l’efficienza, aumentando le possibilità di scelta dei consumatori e contribuendo ad abbassare i prezzi e a migliorare la qualità dei servizi, definendo delle regole per assicurare che le imprese si comportino lealmente.
La competenza a vigilare sull’applicazione della disciplina antimonopolistica in Italia è attribuita a un’autorità amministrativa indipendente, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), meglio nota come Antitrust.
QUALI SONO GLI EFFETTI POSITIVI DELLA CONCORRENZA
⦁ più scelta per i consumatori === In un mercato concorrenziale le imprese cercano di differenziare i loro prodotti con la conseguenza che i consumatori possono scegliere il bene o il servizio che offre il miglior rapporto qualità/prezzo per le loro esigenze;
⦁ migliore qualità di beni e di servizi === La concorrenza incita le imprese a migliorare la qualità dei beni e servizi che offrono, per attirare più clienti e espandere la loro quota di mercato. Migliore qualità può significare varie cose: prodotti che durano di più o funzionano meglio; assistenza tecnica post-vendita più efficiente; servizio migliore e più cortese;
⦁ innovazione === la progettazione, il design, le tecniche di produzione di beni e servizi, l’organizzazione cambiano per poter offrire più scelta e prodotti diversi e migliori;
⦁ prezzi più bassi === in un mercato concorrenziale i prezzi sono spinti verso il basso. E non sono solo i consumatori a trarne vantaggio: quando un maggior numero di persone può permettersi di comprare un prodotto, le imprese lavorano di più e questo fa bene all’economia nel suo insieme.
QUALI SONO LE DISTORSIONI DELLA CONCORRENZA
concorrenza sleale, comportamenti volti a
⦁ creare – per mezzo dell’imitazione dei segni distintivi – confusione con i beni e servizi o l’attività di altra impresa;
⦁ diffondere notizie e apprezzamenti su beni e servizi o sull’attività di altra impresa idonei a determinare il discredito;
⦁ appropriarsi dei pregi altrui;
⦁ imitare sistematicamente l’altrui strategia imprenditoriale (concorrenza parassitaria)
⦁ vendere ripetutamente sottocosto beni e servizi al fine di eliminare dal mercato i concorrenti (dumping);
⦁ attribuire falsamente ai beni e servizi offerti ⦁ qualità o pregi non appartenenti ad alcun concorrente (pubblicità ingannevole);
⦁ stornare i dipendenti altrui.
Cartelli     ——-        si ha quando le imprese – invece di competere tra loro –  si mettono d’accordo e coordinano i loro comportamenti sul mercato restringono la concorrenza, danneggiando i consumatori o gli altri concorrenti. Ad esempio, quando più imprese fissano congiuntamente i prezzi o si spartiscono i mercati oppure quando più imprese, che rappresentano una consistente parte del mercato, sottoscrivono una pluralità di accordi distributivi in esclusiva, tali da pregiudicare la capacità di accesso al mercato dei propri concorrenti attuali o potenziali.
Abuso di posizione dominante    ——-       si ha quando un’impresa detiene quote elevate in un determinato mercato, assumendo una posizione dominante nel senso che può comportarsi in modo significativamente indipendente dai concorrenti, dai fornitori e dai consumatori. Il fatto che un’impresa raggiunga grandi dimensioni non distorce di per sé il mercato: talvolta, per operare in modo efficiente, è infatti necessario essere attivi su larga scala o in più mercati. Inoltre, un’impresa può crescere proprio grazie al suo comportamento “virtuoso”, offrendo prodotti che meglio di altri, per il prezzo e/o per la qualità, soddisfano le esigenze dei consumatori. La legge non vieta, quindi, la posizione dominante in quanto tale, ma il suo abuso che si concretizza quando l’impresa sfrutta il proprio potere a danno dei consumatori ovvero impedisce ai concorrenti di operare sul mercato, causando, conseguentemente, un danno ai consumatori.
Operazioni di concentrazione    ——-         si ha quando un’impresa si fonde con un’altra o ne acquisisce il controllo o si crea un’impresa comune che esercita stabilmente tutte le funzioni di un’entità economica autonoma e si riduce la concorrenza, consentendo alla nuova entità di aumentare i prezzi o di praticare condizioni svantaggiose per le controparti.
COME INTERVIENE L’ANTITRUST
quanto alla concorrenza sleale
All’Antitrust è affidato il controllo dei messaggi pubblicitari, al fine di sanzionare quelli ingannevoli.
E’ ammessa una tutela risarcitoria collettiva per i diritti individuali e omogenei di utenti e consumatori lesi da pratiche commerciali scorrette o comportamenti anticoncorrenziali.
quanto ai cartelli
L’Antitrust vigila affinché le imprese, anziché competere tra loro, non concordino dei comportamenti sul mercato con l’effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente la concorrenza.
L’Antitrust sanziona le imprese che abbiano raggiunto delle intese restrittive della concorrenza.
L’Antitrust ha adottato un proprio programma di clemenza che si applica alle imprese che si autodenunciano, fornendo gli elementi probatori per l’accertamento dell’infrazione.  In tal caso, l’Antitrust non applicherà o ridurrà la sanzione pecuniaria prevista, in funzione della tempestività e della qualità delle informazioni fornite dalle imprese ai fini della scoperta dell’intesa.
quanto all’abuso di posizione dominante
L’Antitrust interviene anche quando un’azienda abusa del suo potere di mercato, imponendo ai consumatori prezzi troppo elevati o chiudendo l’accesso ai potenziali concorrenti o, ancora, attuando politiche che taglino fuori le imprese che competono sullo stesso mercato,
⦁ avviando una istruttoria per la verifica di situazioni di squilibrio economico;
⦁ applicando misure cautelari per evitare che, nelle more della definizione del procedimento principale, la pratica di abuso, determini danni gravi e irreparabili per la concorrenza nei mercati.
quanto alle concentrazioni
Le operazioni di concentrazione devono essere comunicate preventivamente all’Antitrust quando il fatturato totale, realizzato a livello nazionale dall’insieme delle imprese interessate, e il fatturato totale realizzato individualmente a livello nazionale da almeno due delle imprese interessate, superino determinate soglie, aggiornate dall’Autorità annualmente (567 milioni e 35 milioni di euro nel 2024).
Quando l’Antitrust ritiene che una concentrazione comporti la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante, così da ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza, può
⦁ vietare la realizzazione;
⦁ autorizzare l’operazione, subordinatamente al rispetto di talune condizioni,  tese a eliminare possibili effetti restrittivi della concorrenza;
⦁ comminare sanzioni pecuniarie.
Inoltre, l’Antitrust
⦁ può segnalare al Governo, al Parlamento, alle Regioni e agli Enti locali i provvedimenti normativi e amministrativi già vigenti, o in via di formazione, che introducono restrizioni della concorrenza;
⦁ può valutare l’acquisto di partecipazioni e la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche ai sensi del decreto legislativo n. 175/2016;
⦁ tutela e promuove la concorrenza in materia di concessioni e servizi pubblici locali, anche avvalendosi della piattaforma unica della trasparenza gestita dall’ANAC;
⦁ può agire in giudizio contro gli atti amministrativi generali, regolamenti e provvedimenti di qualsiasi Pubblica Amministrazione che violino la concorrenza
⦁ può disporre indagini conoscitive di carattere generale, qualora gli ostacoli alla concorrenza riscontrati siano di natura normativa o regolamentare.